L'Italia recepisce la Direttiva sulle società di gestione dei diritti d'autore: Resta esclusiva SIAE, la vigilanza sul settore va ad Agcom

6 marzo 2017

L'Italia recepisce la Direttiva sulle società di gestione dei diritti d'autore. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro Franceschini, il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali diffuse online. Il provvedimento, molto dibattuto e anche contestato da più parti in sede parlamentare, adegua l'Italia al dispositivo comunitario che prevede maggiore trasparenza nella gestione, nell'amministrazione e nella negoziazione di diritti di autore e dei diritti connessi, anche con riguardo alla distribuzione agli autori da parte della SIAE e degli altri organismi di gestione collettiva.

Cosa è previsto nel provvedimento sul diritto d'autore

Il provvedimento detta regole volte a migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, per assicurarne la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei suoi membri. In particolare:
  • l’adesione agli organismi di gestione dovrà basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
  • gli stessi dovranno avere un organo assembleare investito delle principali decisioni riguardanti l’organismo;
  • gli amministratori dovranno attuare una sana e prudente gestione;
  • i proventi dei diritti d’autore dovranno essere contabilmente separati da quelli derivanti da investimenti;
  • organismi di sorveglianza in seno alle società e misure di incompatibilità per conflitti d'interesse.
L'articolo 4 del decreto governativo salvaguarda tuttavia le previsioni della normativa italiana del 1941, mantenendo l'esclusiva sui diritti d'autore in capo a SIAE, grazie all'art.180 della vigente legge sul copyright. Un scelta politica che ha fatto discutere ma che allo stato, fino ad eventuali interventi comunitari, non consentirà ad altri soggetti collettivi di esercitare autonomamente in Italia.
Certamente il testo italiano, sulla concorrenza tra collecting (società di gestione dei diritti d'autore, ndr), si discosta dalle previsioni comunitarie, ed è abbastanza evidente che il mantenimento del monopolio sarà attaccato dai potenziali competitor in sede di compliance comunitaria. È probabile che la questione non si esaurirà a breve.
La nuova normativa interviene sulle regole che governano le relazioni tra i titolari dei diritti d’autore, gli organismi di collecting e gli utilizzatori dei contenuti, prevedendo un’adeguata informativa agli autori sugli utili spettanti e sulle spese di gestione, introducendo regole di trasparenza con l’obbligo di una relazione annuale e regolando la distribuzione degli importi dei diritti entro 9 mesi dalla chiusura dell’anno finanziario in cui sono stati riscossi.

Gli obblighi per gli utilizzatori

Per quanto riguarda gli obblighi per gli utilizzatori, la normativa rafforza anche le previsioni per la tutela dei diritti connessi dei produttori e degli artisti interpreti con particolari misure nei confronti della mancata comunicazione dei dati e delle informazioni relative alle utilizzazioni dei contenuti, con la possibilità, per i titolari di diritti, di inibire l'utilizzazione di opere musicali e cinematografiche.

Favorire sviluppo di piattaforme digitali europee

Il decreto disciplina anche le regole per la concessione da parte degli organismi di collecting di licenze valide in più Stati per le opere musicali diffuse online, con l’intento di favorire lo sviluppo di piattaforme digitali europee capaci di ottenere più agevolmente licenze in diversi paesi e di semplificare a tutto vantaggio degli autori la raccolta dei diritti per le piattaforme online. Il provvedimento, infine, individua l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) quale ente vigilante sulle disposizioni del decreto legislativo ed in particolare sulle imprese di gestione dei diritti connessi.